LEGGE REGIONALE N. 62 DEL
13-04-1995
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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Capo II
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Abolizione delle barriere architettoniche
1. La Regione, nell' ambito delle proprie competenze,
si impegna ad operare per l' abolizione delle
barriere architettoniche, in particolare per quanto
attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico
spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici
in genere.
2. Tale attività si esplica anche attraverso l' incentivazione
alla costruzione, ristrutturazione e dotazione
degli ausili necessari nell' edilizia abitativa
singola e collettiva e la promozione, secondo le
modalità previste dal Piano socio - sanitario regionale
(PSSR), successivamente denominato Piano, dell'
applicazione della normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche.
3. La concessione dei finanziamenti previsti da
leggi regionali è subordinata al rispetto della normativa
in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
4. La Regione per gli edifici di suo utilizzo predispone
un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione
per il superamento delle barriere
architettoniche e per gli ausili a sostegno delle
persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti
integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.
5. La Regione predispone altresì un piano per
l' adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di
trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società
concessionarie, e per l' attivazione e gestione di
servizi di trasporto non di linea particolarmente
dedicati a persone con grave disabilità da parte
dei Comuni: a tale fine sono previsti specifici finanziamenti
integrativi e relativi stanziamenti di
bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni,
secondo criteri che verranno definiti con specifica
deliberazione del Consiglio Regionale.
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