LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 13-04-1995
REGIONE PIEMONTE

Norme per l' esercizio delle funzioni socio - assistenziali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 16
del 19 aprile 1995

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 94 del 1995

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 73 del 1996 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 5 del 1997

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 43 del 1997 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 16 del 2000 Articolo 23

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:
INDICE OMESSO

Capo II
Attività di prevenzione

ARTICOLO 7

 Abolizione delle barriere architettoniche
 1.  La Regione, nell' ambito delle proprie competenze,
si impegna ad operare per l' abolizione delle
barriere architettoniche, in particolare per quanto
attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico
spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici
in genere.
  2.  Tale attività  si esplica anche attraverso l' incentivazione
alla costruzione, ristrutturazione e dotazione
degli ausili necessari nell' edilizia abitativa
singola e collettiva e la promozione, secondo le
modalità  previste dal Piano socio - sanitario regionale
(PSSR), successivamente denominato Piano, dell'
applicazione della normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche.
  3.  La concessione dei finanziamenti previsti da
leggi regionali è  subordinata al rispetto della normativa
in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
  4.  La Regione per gli edifici di suo utilizzo predispone
un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione
per il superamento delle barriere
architettoniche e per gli ausili a sostegno delle
persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti
integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.
  5.  La Regione predispone altresì  un piano per
l' adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di
trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società 
concessionarie, e per l' attivazione e gestione di
servizi di trasporto non di linea particolarmente
dedicati a persone con grave disabilità  da parte
dei Comuni: a tale fine sono previsti specifici finanziamenti
integrativi e relativi stanziamenti di
bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni,
secondo criteri che verranno definiti con specifica
deliberazione del Consiglio Regionale.

Indice Piemonte